Sentenza del TAR sull'obbligatorietà del rispetto del "decreto parametri" negli appalti pubblici

12/10/2018

Con la sentenza n. 331/2018 il Tar Abruzzo ribadisce che: “le amministrazioni aggiudicatrici non sono libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa del comma 8 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)”.

I fatti in breve

Con un ricorso:

  • dell’Ordine degliIngegneri della Provincia di Teramo
  • dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo

contro:

  • la Regione Abruzzo
  • la Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata”
  • il Comune di Civitella del Tronto

si chiedeva l’annullamento di una gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per il restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, per un compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in 470.977,56 euro secondo i parametri di cui al dm 17/6/2016 (decreto parametri), è stato poi ridotto a 228.000,00 euro entro il tetto fissato dalla nota del 17 luglio 2015 del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che limita la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2016, al punto 4 approvava lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l’attuazione dei patti per il Sud,  con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e limitare al 6% e 8% dell’importo dei lavori il corrispettivo delle spese tecniche e generali.

Da questa delibera regionale conseguiva la delibera comunale del Comune di Civitella del Tronto che, nel bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativo alle opere di conservazione e restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, prevedeva per le spese tecniche e spese generali l’8% dell’importo dei lavori.

Il bando di gara avrebbe disatteso il precetto dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 che prescrive alle stazioni appaltanti di utilizzare, quale criterio o base di riferimento, i parametri stabiliti dal dm 17 giugno 2016 al fine di stabilire i compensi delle prestazioni professionali.

La decisione del TAR

Il TAR Abruzzo ricorda che il comma 8 dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 riporta che:

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.

È chiara l’intenzione del legislatore, secondo il Tar, di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni intellettuali richieste ai professionisti che progettano opere pubbliche.

Inoltre i giudici specificano, nell’accogliere il ricorso, che:

Certamente il tenore del citato art. 24 non sancisce alcun obbligo delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale e tanto consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma in rassegna prospettata dalla Regione sul presupposto che un tale obbligo possa esservi individuato. Tuttavia ciò non implica che le amministrazioni aggiudicatrici siano senz’altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa della citata disposizione

La scelta della Regione, secondo il TAR, di prevedere di destinare una quota quanto più limitata possibile di finanziamento alle spese tecniche con l’unico scopo di assicurare la realizzazione del maggior numero d’interventi necessario per la messa in sicurezza della Fortezza Borbonica pur coerente con i principi di efficienza (miglior rapporto fra risultati ottenuti e mezzi impiegati), economicità (perseguimento degli obiettivi al minor costo) ed efficacia (massima coincidenza fra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti), trascura, in fase di programmazione, l’obiettivo di qualità delle prestazioni tecnico-professionali che l’art. 24 del dlgs n. 50/2016 intende perseguire richiamando le stazioni appaltanti alla doverosa verifica di compatibilità del compenso stabilito in concreto con i corrispettivi (stabiliti in astratto) e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo.