Art. 1 - Denominazione del Congresso
Il Consiglio Nazionale Ingegneri con la finalità di promuovere l’immagine ed il ruolo dell’ingegnere nella società indice annualmente il:
“Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia ”.
Esso costituisce il momento di sintesi del dibattito politico della Categoria.
Le risoluzioni congressuali esprimono il documento politico della Categoria che viene posto alle Istituzioni, alle forze politiche ed alla società civile.
Art. 2 - Sede, data e articolazione del Congresso
Il Congresso si svolgerà nella sede e nei giorni stabiliti dal C.N.I. ed avrà una durata di tre giorni.
La prima mattina di Congresso sarà dedicata ai saluti delle Autorità Nazionali e Locali, al saluto del Presidente dell’Ordine ospitante ed alla relazione del Presidente del C.N.I.
Il pomeriggio sarà libero.
Il secondo giorno sarà interamente dedicato alle relazioni sul tema congressuale ed agli interventi dei Presidenti degli Ordini o dei loro delegati.
Il terzo giorno, nella mattina ed eventualmente nel pomeriggio, sarà dedicato alla stesura finale della mozione congressuale ed alla sua votazione da parte dell’Assemblea Congressuale.
L’Assemblea congressuale è costituita dall’insieme dei Presidenti degli Ordini Provinciali o dai loro delegati.
Non saranno ammesse, durante il Congresso, riunioni od incontri collaterali di gruppi di partecipanti al Congresso o riunioni delle Commissioni del C.N.I.
Art. 3 - Organizzazione
L’organizzazione del Congresso sarà curata dal C.N.I. che si avvarrà per la sola ospitalità logistico-ricettiva e complementare della collaborazione dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri della sede prescelta.
Art. 4 - Tema del Congresso
Il tema del Congresso sarà stabilito dal C.N.I. e sarà di carattere politico per la Categoria ed in sintonia con le problematiche più emergenti per la Categoria nel momento.
Art. 5 - Finalità
I lavori congressuali, attraverso la discussione delle tesi esposte nelle relazioni ufficiali ed il conseguente affinamento della mozione proposta al Congresso dal C.N.I., hanno la finalità di definire e proclamare il documento di sintesi della strategia politica della Categoria.
A tal fine il C.N.I., nella sua veste di organismo esponenziale di Categoria, redigerà una proposta di mozione che verrà inviata, almeno due mesi prima del Congresso, a tutti gli Ordini Provinciali affinché questi la discutano nei rispettivi Consigli.
Gli Ordini potranno proporre tempestivamente eventuali osservazioni di cui il C.N.I. terrà conto nella stesura del documento che sarà posto a base del dibattito congressuale.
A seguito di tale dibattito il C.N.I. stenderà la mozione finale che sarà sottoposta a votazione. La mozione approvata costituisce la risoluzione congressuale.
Art. 6 - Partecipazione al Congresso
Al Congresso partecipano di diritto:
Possono inoltre partecipare senza possibilità di fare interventi, né di votare:
a) in qualità di Osservatori:
b) in qualità di Accompagnatori:
Art. 7 - Delegati
Sono Delegati al Congresso:
Ogni Presidente non potrà avere più di una delega.
Art. 8 - Votazione
Il diritto di voto spetta al Presidente di ciascun Ordine in funzione del numero degli iscritti secondo la seguente tabella:
da 1 a 100: 1 voto
da 101 a 250: 2 voti
da 251 a 400: 3 voti
da 401 a 600: 4 voti
da 601 a 800: 5 voti
da 801 a 1.100: 6 voti
da 1.101 a 1.400: 7 voti
da 1.401 a 1.800: 8 voti
da 1.801 a 2.300: 9 voti
da 2.301 a 2.800: 10 voti
e così via sempre con scatti di un voto ogni 500 iscritti o frazione.
Il Presidente di ciascun Ordine, ovvero il suo rappresentante delegato ai sensi dell'art. 7, può trasferire con delega scritta il diritto di voto ad un Consigliere del proprio Ordine o al Presidente di un altro Ordine.
Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi, favorevoli o contrari, sempre che tali voti nel complesso superino la metà del totale dei voti esprimibili dai partecipanti all'Assemblea.
Nel caso in cui i voti espressi, favorevoli o contrari, non superino la metà dei voti esprimibili dai partecipanti all'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza dichiara il mancato esito della votazione.
Art. 9 - Presidenza del Congresso e dell’Assemblea
Il Congresso e l'Assemblea dei delegati sono presieduti dal Presidente del C.N.I. coadiuvato dal Presidente dell'Ordine ospitante, dal Presidente dell'Ordine organizzatore del Congresso precedente, dal Presidente dell'Ordine che organizzerà il prossimo Congresso; queste quattro persone nel loro insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza ha la direzione delle discussioni congressuali con facoltà insindacabile di fissare i tempi e le modalità degli interventi, nel rispetto del quadro generale dei tempi di svolgimento dei lavori congressuali così come in programma; ha inoltre la direzione e la responsabilità delle operazioni di voto.
Il C.N.I. cura la diffusione e l’attuazione della mozione e riferisce al successivo Congresso circa il suo esito.
Art. 10 - Articolazione dei lavori congressuali
I lavori congressuali si articolano nelle seguenti fasi:
I lavori si svolgono secondo il calendario allegato al presente regolamento, salvo le variazioni che potranno essere decise dall'Ufficio di Presidenza.
Durante le sessioni saranno ammessi interventi da parte dei soli partecipanti di diritto, o dei loro delegati, e richiesti chiarimenti sugli argomenti trattati.
Art. 11 - Attività promozionali
Il C.N.I. curerà l’immagine e tutte le iniziative promozionali del Congresso a livello Nazionale, avvalendosi a livello locale della collaborazione dell’Ordine ospitante.
Il C.N.I. provvederà ad assicurare la massima diffusione delle risoluzioni congressuali.
Art. 12 - Piano finanziario
Ciascun Ordine contribuisce all'organizzazione del Congresso Nazionale con un finanziamento costituito da una quota fissa pari a Euro 340,00 e da una quota di Euro 340,00 per ogni voto attribuito secondo la tabella di cui all'art. 8.
Tale quota da diritto all’iscrizione al Congresso di un numero di persone non superiore
La quota di partecipazione degli Osservatori, eccedenti quelli ricompresi nella quota di ciascun Ordine, e degli Accompagnatori è di Euro 300,00 . Il C.N.I. integra il piano finanziario con un contributo. I fondi sono raccolti e amministrati dall'Ordine ospitante che si potrà avvalere di eventuali contributi da sponsorizzazioni.
Art. 13 - Atti
Gli atti del Congresso saranno raccolti in apposito volume pubblicato a cura e spese dell’Ordine ospitante.
Il volume sarà inviato al C.N.I., agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e, a pagamento, agli altri partecipanti al Congresso ed agli iscritti agli Ordini Provinciali che ne facciano richiesta.